-Il portale del Comune di Monforte d'Alba vuole essere una guida e un punto di partenza per conoscere questa meravigliosa terra ricca di storia e sapori.

L'Ufficiale di Stato Civile riceve o trascrive gli atti concernenti le nascite, le morti, le cittadinanze e i matrimoni, conserva ed aggiorna i relativi registri e qualunque atto che vi si riferisca, rilascia certificati, estratti, dichiarazioni e copie integrali riguardanti atti di stato civile in suo possesso.

ATTI DI NASCITA

Le denunce di nascita e di riconoscimento dei figli naturali, le denunce di morte, le pubblicazioni di matrimonio, le celebrazione di matrimoni civili, gli atti di acquisto, di riacquisto o di perdita della cittadinanza italiana, e per il rilascio di certificati, estratti e copie integrali di Stato civile e per dichiarazioni varie.

Denuncia di nascita di figli legittimi
La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere fatta da un genitore: 
-  entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto, indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno residenti in quel Comune  (documento necessario: certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.)
- entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori - se gli stessi hanno due residenze diverse, salvo diverso accordo, al Comune di residenza della madre - (caso in cui il Comune non coincida con il Comune di nascita del figlio)
documento necessario: certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.;
- entro 3 giorni dall'evento alla segreteria dell'A.S.L. dove è avvenuto il parto, la quale provvederà ad inoltrare copia atto di dichiarazione di nascita al Comune in cui è avvenuta la nascita, oppure, su richiesta dei genitori di residenza dei genitori.


Denuncia di nascita di figli naturali
Per la denuncia di nascita di un figlio naturale valgono le stesse norme che servono per figli legittimi, ma la denuncia deve essere fatta da entrambi i genitori.
Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età.

NOTA BENE: Per tutte le denunce di nascita non è più necessaria la presenza di due testimoni; Non è possibile imporre al nato il doppio cognome (quello del padre e quello della madre); Non è possibile imporre al nato il nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella, nomi indicanti una località, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico. Il nome deve corrispondere al sesso.


PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

COSA OCCORRE FARE:
I futuri sposi si presentano, muniti di documento di riconoscimento, all’Ufficio dello Stato Civile, nel normale orario d’ufficio  e l’Ufficio, su loro richiesta, redige domanda di pubblicazione di matrimonio.

DOCUMENTAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA DAGLI SPOSI:

- Per i matrimoni religiosi (concordatari):
la richiesta di pubblicazione al Comune rilasciata dal Parroco territorialmente competente per residenza o dal Ministro di culto ammesso nello Stato.

I cittadini stranieri devono presentare il “nulla osta” previsto dall’articolo 116  del codice civile italiano, rilasciato, normalmente, dal Consolato straniero in Italia, comprensivo di generalità, nome e cognome dei genitori, stato libero, cittadinanza e residenza.


MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio viene normalmente celebrato nel Comune ove la richiesta di pubblicazione è stata fatta. Se, per ragioni particolari, ci si vuole sposare in un altro Comune, occorrerà presentare al Sindaco del Comune in cui sono state fatte le pubblicazioni una domanda in bollo sottoscritta dagli sposi nella quale dovranno essere specificati i motivi di detta scelta e il Comune dove avverrà il matrimonio.

La cerimonia è officiata dal Sindaco o dal suo delegato alla presenza degli sposi e di due testimoni maggiorenni, e consiste nella lettura degli artt. 143 (doveri reciproci dei coniugi), 144 (indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (doveri verso i figli).

Per la celebrazione del matrimonio civile viene richiesto il versamento della somma di € 250,00 da effettuarsi su c.c.b. 8956 ABI 06906 CAB 46500 Cod. CIN C   coordinate IBAN    IT63P0690646500000000008956  della  BANCA REGIONALE EUROPEA – Filiale di Monforte d’Alba   (CODICE SWIFT     BLOPIT22XXX )   intestato alla Tesoreria del Comune di Monforte d’Alba.

Scelta regime patrimoniale dei coniugi.
Prima della celebrazione del matrimonio gli sposi possono fare presente all'Ufficiale di Stato Civile, per i matrimoni civili, o al Parroco per quelli religiosi, la loro volontà di scegliere il regime della separazione dei beni, in modo che possa essere inserita nell'atto di matrimonio. Se nulla dichiarano, s'intende automaticamente scelto il regime della comunione dei beni.
La scelta del regime patrimoniale può essere fatta anche successivamente al matrimonio, può anche essere cambiata, ma sempre con atto notarile che dovrà, per essere valida, essere annotata a margine dell'atto di matrimonio. Come sopra accennato, in difetto di diversa manifestazione di volontà all'atto della celebrazione del matrimonio, o con successivo atto pubblico, il regime, che per legge, regola i rapporti patrimoniali tra i coniugi è quello della comunione dei beni ed è regolato dagli artt. 177 e   179 del Codice Civile.


CITTADINANZA

Le dichiarazioni per acquistare, conservare, per riacquistare e rinunciare alla cittadinanza e la prestazione del giuramento, previste dalla legge, sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante risiede o in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni sopra citate vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse viene effettuata annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita, se nati in Italia.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può rinunciare ad essa, qualora risieda all'estero.
Nel caso in cui si acquisti la cittadinanza di Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Norvegia, Germania o Svezia e si trasferisca la residenza nel Paese del quale si è acquistata la cittadinanza, la perdita della cittadinanza italiana è invece automatica.


I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA

Il figlio di cittadini stranieri nato in Italia non acquista la cittadinanza italiana; fanno eccezione:
- il figlio di cittadini apolidi, 
- il figlio di cittadini stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza al nato, secondo le leggi dello Stato di appartenenza.
Lo straniero nato in Italia, ed ivi residente legalmente, senza interruzione, fino al raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se  dichiara, entro il 19° anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza. 
Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana: 
- a seguito matrimonio con cittadino italiano, con istanza al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza, dopo sei mesi di residenza legale calcolati dopo il matrimonio, oppure, per il tramite del Consolato Italiano, se residente all'estero, dopo tre anni di residenza all'estero, sempre calcolati dopo il matrimonio.
-a seguito domanda di naturalizzazione, con istanza al Capo dello Stato, per il
tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza dopo 10 anni di residenza legale in Italia   (i 10 anni sono ridotti a 5 anni per gli apolidi e i rifugiati, e a 4 per i cittadini della Comunità Europea.).
L'istanza di naturalizzazione può essere riproposta dopo 5 anni dalla data del provvedimento di rigetto.

 

MORTE 

Denuncia di Morte

La denuncia di morte, necessaria per la formazione dell'atto di morte e per il rilascio del permesso di seppellimento, deve essere fatta all'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso ed entro 24 ore dall'evento.

CERTIFICATI, ESTRATTI E COPIE INTEGRALI DI ATTI DI NASCITA, MATRIMONIO E MORTE.

L'Ufficiale di Stato Civile redige ed aggiorna i registri di nascita, di morte,  di matrimonio e di  cittadinanza, annotando ogni variazione di Stato Civile intervenuta. Dai registri di nascita, di morte e di matrimonio sono ricavabili i certificati, gli estratti e le copie integrali. Il certificato consiste in un'attestazione che un determinato fatto o circostanza risulta agli atti dello Stato Civile; l'estratto è, invece, quella certificazione comprensiva delle annotazioni, previste dalla legge, apposte a margine o in calce all'atto dello Stato Civile; la copia integrale non è altro che la copia fotostatica o la trascrizione totale dell'atto del registro
La certificazione rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile per legge, ha validità sei mesi dalla data del rilascio; per gli Uffici della Pubblica Amministrazione e per i concessionari o gestori di pubblici servizi, ha validità anche oltre i sei mesi, allorchè l'interessato dichiari, in calce al documento, che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. 
Tutta la certificazione rilasciata dall'Ufficio dello Stato Civile è esente da marca da bollo e da diritti – costo di ogni singolo certificato €. zero.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000,  agli Uffici della Pubblica Amministrazione, e dei concessionari o gestori di pubblici servizi, i cittadini possono presentare, in sostituzione dei normali certificati di Stato Civile, dichiarazioni di autocertificazione anche contestuali all'istanza, sottoscritte dagli stessi.